Comunità Energetiche Rinnovabili

Inclusione dei comuni fino a 50mila abitanti, anticipo del 30% del contributo, cumulabilità, proroga dei termini per chiudere i lavori e retroattività delle regole

In base alle nuove regole infatti i lavori di realizzazione dell’impianto di produzione devono essere ultimati entro il 30 giugno 2026, mentre gli impianti devono entrare in esercizio entro 24 mesi dalla data di completamento dei lavori e comunque non oltre il 31 dicembre 2027.

Inoltre c’è la possibilità di ottenere un anticipo fino al 30% del contributo a fondo perduto, a fronte del 10% attualmente previsto. La misura favorirà la liquidità dei soggetti attuatori e la sostenibilità finanziaria dei progetti.

Spese ammissibili e massimali di investimento contributo PNRR

 

▪ Realizzazione di impianti a fonti rinnovabili;

▪ Fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo;

▪ Acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software;

▪ Opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento;

▪ Connessione alla rete elettrica nazionale;

▪ Studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari

▪ Progettazioni, indagini geologiche e geotecniche;

▪ Direzione lavori e sicurezza;

▪ Collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all’attuazione del progetto.

Le ultime quattro voci di spese di cui sopra DI "COLORE NERO" sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell’importo ammesso a finanziamento.

Il contributo in conto capitale del PNRR è pari al 40% delle spese sostenute per la realizzazione di impianti FER, nei limiti delle spese ammissibili e dei seguenti costi di investimento massimi in funzione della taglia di potenza:

> 1.500 €/kW, per impianti fino a 20 kW;

> 1.200 €/kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;

> 1.100 €/kW per potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW;

> 1.050 €/kW, per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.

L’imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile alle agevolazioni, salvo il caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione sull’IVA.

Per poter accedere agli incentivi previsti per le CER gli impianti di produzione da fonte rinnovabile devono avere potenza non superiore a 1 MW. Tali impianti sono generalmente di nuova costruzione, anche se possono far parte di una CER impianti già realizzati, purché entrati in esercizio successivamente alla data del 16 dicembre 2021 (data di entrata in vigore del D.lgs. 199/2021) e comunque successivamente alla regolare costituzione della CER. Inoltre, ai fini dell’accesso ai benefici previsti dal Decreto di incentivazione, gli impianti non devono beneficiare di altri incentivi sulla produzione di energia elettrica.

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