ZES UNICA PER IL MEZZOGIORNO
Gli investimenti dovranno essere realizzati tra il primo gennaio del 2024 e il 15 novembre 2024 non potranno essere inferiori a 200 mila euro.
Beneficiari
Il credito d’imposta è usufruibile da tutte le imprese e destinato a tutte le strutture produttive situate nelle zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Sardegna e Sicilia, ai sensi dell’articolo 107.3.a. È altresì disponibile per l’Abruzzo, limitatamente ai comuni elencati nell’articolo 107.3.c.
L’agevolazione non è fruibile dalle imprese operanti nei settori:
- Industria siderurgica, carbonifera e della lignite;
- Dei trasporti e delle relative infrastrutture;
- Della produzione, stoccaggio, trasmissione, distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche;
- Della banda larga;
creditizio, finanziario e assicurativo.
Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nelle aree d’impianto, ubicate nelle zone assistite nelle quali è stato realizzato l’investimento oggetto di agevolazione, per almeno 5 anni dopo il completamento dell’investimento medesimo.
Interventi Ammessi
Gli investimenti effettuati devono far parte di un progetto di investimento iniziale, ossia devono riguardare una delle seguenti attività:
- Creazione di un nuovo stabilimento;
- Ampliamento della capacità produttiva di uno stabilimento;
- Diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente;
- Diversificazione della produzione per ottenere prodotti mai fabbricati prima;
- Cambiamento fondamentale del processo produttivo.
Questi investimenti comprendono:
- L’acquisto, anche tramite contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che verranno impiantate nella ZES unica;
- L’acquisto di terreni e l’acquisizione, la realizzazione o l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva.
Le spese Ammissibili
- Acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature, inclusi contratti di locazione finanziaria, destinati a strutture produttive esistenti o da impiantare nella ZES unica. Comprende anche l’acquisto di terreni e l’acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali, effettivamente utilizzati per l’attività produttiva.
Risultano esclusi dall’investimento:
- Mobili;
- Macchine ufficio;
- Automezzi;
- Beni autonomamente destinati alla vendita, nonché materiali di consumo.
Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.
Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.
Le Agevolazioni
Contributo, sotto forma di credito d’imposta, nella misura massima consentita dalla medesima Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Se i beni soggetti all’agevolazione non diventano operativi entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o completamento, il credito d’imposta viene ricalcolato escludendo dai beni agevolati il costo dei beni non ancora operativi.
Se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello in cui sono entrati in funzione, i beni vengono dismessi, ceduti a terzi, destinati a scopi estranei all’attività dell’impresa o assegnati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta viene ricalcolato escludendo dai beni agevolati il costo di tali beni.