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Finanziamento Nuova Sabatini

I termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione dei contributi relativi alla nuova Sabatini.

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Finanziamento Nuova Sabatini

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato la circolare direttoriale 6 dicembre 2022 che disciplina i termini e modalità di presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione dei contributi relativi alla nuova Sabatini.

Agevolazioni concedibili

L’agevolazione è concessa alla PMI nella forma di un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento ad un tasso d’interesse annuo pari a:

  • 2,75% per gli investimenti in beni strumentali;
  • 3,575% per gli investimenti 4.0 e gli investimenti green.

Le agevolazioni rientrano fra gli aiuti di Stato comunicati in esenzione a valere sui regolamenti unionali di settore.

  • Con riferimento ai settori agricolo, forestale e zone rurali, le agevolazioni sono concesse nel rispetto delle intensità di aiuto massime stabilite dal comma 12 dell’articolo 14 del regolamento ABER:                                                                                                              -50 % dell’importo dei costi ammissibili nelle regioni meno sviluppate    -40 % dell’importo dei costi ammissibili nelle altre regioni.
  • Con riferimento al settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, le agevolazioni sono concesse nel rispetto dell’articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014, che prevede un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 50 % della spesa totale ammissibile.
  • Con riferimento ai settori non ricompresi tra quelli di cui ai precedenti le agevolazioni sono concesse, nei limiti e condizioni di cui al comma 6 dell’articolo 17 del regolamento GBER, nel rispetto delle seguenti intensità di aiuto massime:                                                                           a) il 20 % dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese;              b) il 10 % dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese.

Investimenti ammissibili

Con riferimento alle imprese operanti nei settori agricolo, forestale e zone rurali, i programmi d’investimento devono perseguire gli obiettivi previsti agli articoli 14 e 17 del regolamento ABER:

  • articolo 14 – Aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende;
  • articolo 17 – Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli.

 

Con riferimento alle imprese operanti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, i programmi d’investimento devono perseguire gli obiettivi previsti agli articoli 26, 28, 31 , 41 e 42 del regolamento FIBE R :

  • articolo 26 – Aiuti volti a migliorare l’efficienza energetica e a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici; 
  • articolo 28 – Aiuti per i porti di pesca, i luoghi di sbarco, le sale per la vendita all’asta e i ripari di pesca;
  • articolo 31 – Aiuti per gli investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura; 
  • articolo 41 – Aiuti alle misure di commercializzazione;
  • articolo 42 – Aiuti alla trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.

 

Con riferimento alle imprese operanti in settori non ricompresi tra quelli di cui ai precedenti, i programmi d’investimento devono essere riconducibili, nei limiti e alle condizioni stabiliti nel regolamento GBER, a una delle tipologie di cui all’articolo 17 “Aiuti agli investimenti a favore delle PMI” del regolamento stesso:

  1. creazione di un nuovo stabilimento;
  2. ampliamento di uno stabilimento esistente;
  3. diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi;
  4. trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
  5. acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
    – lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato;
    – gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente; – l’operazione avviene a condizioni di mercato.

Nuova Sabatini: dal 1° gennaio 2023 la presentazione delle domande

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