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Finanziamento Nuova Sabatini
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato la circolare direttoriale 6 dicembre 2022 che disciplina i termini e modalità di presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione dei contributi relativi alla nuova Sabatini.
- Soggetti Beneficiari
- Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI che alla data di presentazione della domanda:
- sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese, oppure nel Registro delle imprese di pesca.
- sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;
- non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, ferma restando la possibilità per l’impresa di regolarizzare la propria posizione, anche successivamente alla data di presentazione della domanda;
- non si trovano in condizioni tali da risultare “imprese in difficoltà”
- Le imprese di devono avere al momento della presentazione della domanda la sede legale o una unità locale in Italia.
- Non possono beneficiare delle agevolazioni le imprese operanti nei settori delle attività finanziarie e assicurative.
Agevolazioni concedibili
L’agevolazione è concessa alla PMI nella forma di un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento ad un tasso d’interesse annuo pari a:
- 2,75% per gli investimenti in beni strumentali;
- 3,575% per gli investimenti 4.0 e gli investimenti green.
Le agevolazioni rientrano fra gli aiuti di Stato comunicati in esenzione a valere sui regolamenti unionali di settore.
- Con riferimento ai settori agricolo, forestale e zone rurali, le agevolazioni sono concesse nel rispetto delle intensità di aiuto massime stabilite dal comma 12 dell’articolo 14 del regolamento ABER: -50 % dell’importo dei costi ammissibili nelle regioni meno sviluppate -40 % dell’importo dei costi ammissibili nelle altre regioni.
- Con riferimento al settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, le agevolazioni sono concesse nel rispetto dell’articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014, che prevede un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 50 % della spesa totale ammissibile.
- Con riferimento ai settori non ricompresi tra quelli di cui ai precedenti le agevolazioni sono concesse, nei limiti e condizioni di cui al comma 6 dell’articolo 17 del regolamento GBER, nel rispetto delle seguenti intensità di aiuto massime: a) il 20 % dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese; b) il 10 % dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese.
Investimenti ammissibili
Con riferimento alle imprese operanti nei settori agricolo, forestale e zone rurali, i programmi d’investimento devono perseguire gli obiettivi previsti agli articoli 14 e 17 del regolamento ABER:
- articolo 14 – Aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende;
- articolo 17 – Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli.
Con riferimento alle imprese operanti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, i programmi d’investimento devono perseguire gli obiettivi previsti agli articoli 26, 28, 31 , 41 e 42 del regolamento FIBE R :
- articolo 26 – Aiuti volti a migliorare l’efficienza energetica e a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici;
- articolo 28 – Aiuti per i porti di pesca, i luoghi di sbarco, le sale per la vendita all’asta e i ripari di pesca;
- articolo 31 – Aiuti per gli investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura;
- articolo 41 – Aiuti alle misure di commercializzazione;
- articolo 42 – Aiuti alla trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.
Con riferimento alle imprese operanti in settori non ricompresi tra quelli di cui ai precedenti, i programmi d’investimento devono essere riconducibili, nei limiti e alle condizioni stabiliti nel regolamento GBER, a una delle tipologie di cui all’articolo 17 “Aiuti agli investimenti a favore delle PMI” del regolamento stesso:
- creazione di un nuovo stabilimento;
- ampliamento di uno stabilimento esistente;
- diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi;
- trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
- acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
– lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato;
– gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente; – l’operazione avviene a condizioni di mercato.